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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Art. 16 - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.».

1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convert

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