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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica

Capo I - Disposizioni in materia di entrate

Art. 9 - Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».

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