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Decreto legge 24.04.2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (G.U. 24.04.2017, n. 95 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica

Capo I - Disposizioni in materia di entrate

Art. 7 - Rideterminazione delle aliquote dell'ACE

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

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