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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 38 - Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale».

2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;

d) legge 26 maggio 1975, n. 327;

e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;

f) legge 10 giugno 1985, n. 285;

g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;

l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;

m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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