IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Personale inviato all'estero

Sezione I - Stato giuridico

Art. 26 - Rientro in Italia

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale, la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 9

2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.

3. Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità.

4. Al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria.

5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.