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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Personale inviato all'estero

Sezione I - Stato giuridico

Art. 19 - Selezione

1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.

2. Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione 5 . Il bando disciplina:

a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione;

b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;

c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;

d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario d

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