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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo I - Sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 10 - Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:

a) interventi per favorire il bilinguismo;

b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;

c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative, svolte anche con modalità a distanza:

a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;

b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;

b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;

c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il re

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