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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio artistico e della creatività

Art. 7 - Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;

b) valorizzazione delle professionalità del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;

c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;

d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;

e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;

f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualità;

g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

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