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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Principi e finalità

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.

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