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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo IV bis - Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata 59

Art. 16 bis - Scuola di alta formazione dell'istruzione 60

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

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