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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Periodo di prova e immissione in ruolo 44 45

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 11 - Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno 46

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed è tenuto altresì ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attività di insegnamento.

3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi r

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