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CCNI MIUR 11.04.2017

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18.

Titolo I - Personale docente

Art. 25 - Insegnanti di scuole speciali, di sostegno e carcerarie - scuola primaria

1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535. ivi compreso l'anno scolastico in corso.

3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Tale passaggio - disposto dagli uffici scolastici territorialmente competenti - deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

4. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda d

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