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CCNI MIUR 11.04.2017

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18.

Titolo I - Personale docente

Art. 13 - Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l' operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni viciniori prima della procedura di individuazione per competenze.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI

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