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Legge 03.08.2017, n. 123

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (G.U. 12.08.2017, n. 188)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

All'articolo 1:

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;

alla lettera b), dopo le parole: «non risultino già» sono inserite le seguenti: «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero,»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo

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