Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616
1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
b) per "Ministro" o "Ministero" si intende il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per "istituzioni universitarie" e "accademiche" si intendono le università statali e non statali, incluse le università telematiche, e le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute;
d) per "crediti" si intendono i crediti formativi universitari o accademici;
e) per "settori disciplinari" si intendono i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, e successive modificazioni, nonché i settori artistico-disciplinari di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, nn. 89 e 90, e 30 settembre 2009, nn. 125, 126 e 127 e successive modificazioni;
f) per "percorso FIT" si intende il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
g) per "concorso" si intendono i concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT, di cui al Capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
h) per "classi concorsuali" si intendono le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.
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