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Decreto MIUR 08.08.2017, n. 607

Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Città metropolitane. (G.U. 13.11.2017, n. 265)

Art. 3 - Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Le province e Città metropolitane certificano gli stati di avanzamento annuali determinati nel cronoprogramma degli interventi entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di m

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