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Decreto MIUR 03.08.2017, n. 138

Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (G.U. 20.09.2017, n. 220)

Parte II - Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale

Art. 16 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salu

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