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Decreto MIUR 16.09.2016, n. 713

Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 12.01.2017, n. 9)

Art. 9 - Disposizioni finali

1. L'importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. è determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo standard previste, nelle more dell'attuazione dell'art. 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell'allegato C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e l'ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attività formative.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti Linee guida nell'ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 è del D.I. 7 febbraio 2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei poli tecnico professionali.

Nell'ambito dei poli tecnico professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica.

4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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