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Decreto MIUR 16.09.2016, n. 713

Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 12.01.2017, n. 9)

Art. 5 - Commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S.

1. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa.

Detta commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avrà i seguenti compiti:

- favorisce i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale;

- elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

- promuove, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;

- promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria;

- promuove azioni per l'implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i poli tecnico professionali, favoriscano l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica.

Per lo svolgimento delle suddette attività, la commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell' INDIRE e dell'ISFOL.

La commissione nazionale può avvalersi, quando necessario, dell'apporto di ulteriori esperti.

Ai componenti della commissione nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell'

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