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Circolare INAIL 02.09.2016, n. 31

Abolizione Registro infortuni. Rilascio "Cruscotto infortuni". Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

Quadro Normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", articolo 403.

- Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articolo 53.

- Decreto Ministeriale 10 agosto 1984 "Integrazioni al Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del Registro degli infortuni."

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6.

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", articolo 21 - 4.

- Circolare Inail 23 dicembre 2015 n. 92: "Abolizione registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio".

Premessa

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all'articolo 21, comma 4, ha abolito l'obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigor

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