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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo II - Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 22 - Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

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