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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo II - Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 20 ter - Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici 142

1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20.

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Articolo inserito dall'art. 3 quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 11.01.2023, n. 3, conv. con modif. da L. 10.03.2023, n. 21.

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