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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo I - Principi direttivi e risorse per la ricostruzione

Capo I bis - Strutture provvisorie di prima emergenza.

Art. 4 ter - Aree attrezzate per finalità turistiche 27

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1.

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Articolo aggiunto dall'art. 02, comma 1, D.L. 29 maggio 2018, n. 55.

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