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Regolamento ANAC 16.11.2016

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Parte III -

Art. 8 - Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Il codice dell'amministrazione digitale" e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).

2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.

3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

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