Regolamento ANAC 16.11.2016
Parte II - Procedimento sanzionatorio
1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.
4. L'Uf
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