IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo IV - Disposizioni sul merito

Art. 18 - Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l'Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfunzioni non siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano idonei a garantire il corretto funzionamento dell'Ente, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.

2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.

3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di ri

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.