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Direttiva MIUR 21.03.2016, prot. n. 170

Direttiva accreditamento enti di formazione.

Art. 4 - Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione

1. La richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), completa di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari, deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva, con le modalità definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, entro il 15 ottobre di ciascun anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo.

2. Alla richiesta di accreditamento o di qualificazione il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di cui al comma 1, dei requisiti previsti dall'articolo 2 o dall'articolo 3 della presente direttiva. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

3. L'attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all'ordine di scuola), materiali e tecnologie che s

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