IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare MIUR 17.03.2016, n. 3

DPR 263/12 - Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: Valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di Stato e validità dell'anno scolastico - Disposizioni a carattere transitorio per l'a.s. 2015-2016.

In attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 e tenuto conto dei quesiti pervenuti alla Scrivente - fermo restando la normativa vigente in materia - con la presente vengono impartite disposizioni a carattere transitorio relative alla valutazione periodica e finale (§ 1); alla valutazione intermedia (§ 2); all'ammissione agli esami di Stato (§ 3) e alla regolarità della frequenza (§ 4) degli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello nell'a.s. 2015-2016

1. Valutazione periodica e finale

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto.

La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall'art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell'art. 7, comma lett. c del D.Lgs. 297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.