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Circolare INPS 17.03.2016, n. 50

Articolo 1, commi da 265 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Ulteriori indicazioni e chiarimenti.

Premessa

Con circolare n. 1 dell'8 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni per l'applicazione dell'articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

Con la presente, a scioglimento della riserva formulata nella sopra richiamata circolare, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell'istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

1. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati

1.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.

I) In relazione agli accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:

A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 20

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