Provvedimento ANAC 20.07.2016
1. L'Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto.
2. L'attività consultiva è esercitata:
a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;
b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;
c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;
d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, appaiono particolarmente significativi.
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