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Provvedimento ANAC 20.07.2016

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso. (G.U. 18.08.2016, n. 192)

Art. 1 - Oggetto

1. L'Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto.

2. L'attività consultiva è esercitata:

a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;

b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;

c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;

d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;

e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, appaiono particolarmente significativi.

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