IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.06.2016, n. 19

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2016, è risultata pari a -0,1 per cento.

In relazione alla suindicata variazione si richiama quanto previsto dall'art.1, comma 287, della legge 28.12.2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, ha stabilito che "la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Pertanto i livelli di reddito contenuti nelle tabelle già diramate da questo Dipartimento con circolare 21 del 9.6.2015 restano validi, sulla base del reddito conseguito nel 2015, anche ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle tabelle contenenti i predetti livelli di reddito (comunicate dall'INPS con circolare n. 92 del 27.5.2016 ), è resa disponibile esclusivamente con le segue

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.