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Accordo Conferenza Stato-Regioni 20.01.2016, n. 11

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Formula iniziale

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016:

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Vista la predetta legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti tecnici superiori» (di seguito I.T.S.);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2

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