Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 96
1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b. non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
c. non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
d. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici debbono, inoltre, possedere e mantenere i seguenti requisiti per non incorrere in cause di incompatibilità o inopportunità rispetto all'incarico:
a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresenta
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