Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 96
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno, sono presiedute o da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico o da un direttore di una istituzione AFAM e sono composte da due docenti di cui all'articolo 4.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, per la scuola primaria, ove non sia possibile affidare, per la scuola dell'infanzia e secondaria, ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l'insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all' accertamento delle competenze di lingua.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, debbono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
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