Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24.02.2016
1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennità in caso di adozione o affidamento). - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.».
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