IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare MIUR 23.02.2016, n. 2

Anno scolastico 2015/16 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame.

1. Configurazioni delle commissioni di esame di Stato

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, i dirigenti degli

Ambiti Territoriali Provinciali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla configurazione delle commissioni di esame secondo i criteri di seguito indicati.

1.a. Disposizioni generali

In base all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), come da ultimo modificato, la commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno.

La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni.

1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni

Gli Uffici Scolastici Regionali

Il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle competenze assegnate dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 425/1997 nella sua attuale formulazione, avvia le operazioni relative all'assegnazione dei candidati esterni, che risiedono nella regione, agli istituti statali e paritari del proprio territorio, dopo la scadenza del termine pe

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.