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Circolare INPS 29.02.2016, n. 44

Art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: abrogazione del comma 2 dell'art. 14, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e conseguente introduzione della facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 298, della richiamata legge, "il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Come noto, il comma 2 dell'art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall'art. 35, comma 5, del D.lgs. 151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l'esercizio di una precludeva l'altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti privati, messaggi n. 2467 dell'11.2.2014 e n. 7771 del 23.3.2007, e per gli iscritti alla gestione dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005 ).

L'abrogazione del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l'altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento "a periodi" antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di

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