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Nota MIUR 07.12.2016, prot. n. 38646

D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto , recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel dec

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