D.P.C.M. 02.12.2016
Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. (G.U. 18.01.2017, n. 14)
1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
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