D.P.C.M. 02.12.2016
1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può:
a) stipulare convenzioni con università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.
6-bis. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna
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