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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 9 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 30 giugno 2023. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2023 9 10 11 . 12

2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

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