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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale

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