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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 11 - Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) al comma 5-ter:

1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'

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