IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 23.12.2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)

Capo I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 4 - Condizioni

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:

a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;

b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità , a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.