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Decreto MIUR 01.12.2016, n. 941

Domande di cessazione personale scuola.

Art. 1 - Termine per la presentazione delle domande di cessazione

1. È fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con effetti dal 1° settembre 2017.

2. Entro il medesimo termine del 20 gennaio 2017, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

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