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Ordinanza MIUR 08.04.2016, n. 241

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. anno scolastico 2016/2017.

Titolo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

2. Non si tiene conto della domanda di trasferimento o di passaggio relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. Il trasferimento o il passaggio in altra provincia di un docente appartenente alle categorie di cui al comma 1, ottenuto nel corso della FASE B o della FASE D della mobilità, annulla l'eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE A della mobilità. La sede ottenuta dal medesimo in esito alla fase A, non è disponibile per le operazioni di mobilità interprovinciali.

4. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

5. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono da

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