IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 14.04.2016, prot. n. 10073

Supplenze brevi personale ATA. Chiarimenti.

Alcune istituzioni scolastiche hanno posto quesiti in merito alla possibilità di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 332, della legge 190/2014 per i casi di decesso e di dimissioni dal servizio del personale destinatario di disposizioni di salvaguardia pensionistica, ritenendo di poter effettuare la nomina del supplente, in quanto non vi sarebbe una sostituzione in senso tecnico, essendo esclusa la possibilità di rientro del titolare.

Ritengono, infatti, che la legge 190/2014 faccia riferimento alle supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Quest'ultima norma disciplina le supplenze brevi e saltuarie, ossia le supplenze conferite "solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica".

I predetti casi di decesso e di cessazioni del personale destinatario di disposizioni di salvaguardia pensionistica, sempre secondo i suddetti quesiti, si potrebbero interpretare non come assenza ma vacanza del titolare senza creare un aggravio di spesa.

A tal proposito, solo qualora ricorrano le ipotesi eccezionali di cui sopra e sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione, con misure alternative e flessibili di organizzazione dell'attività né con gli istituti contrattualmente previsti, potendosi configurare un'interruzione di pubblico servizio, i dirigenti scolastici valuteranno caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente sotto propria responsabilità e con adeguato provvedimento che motivi dettagliatamente le caus

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.