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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11.04.2016, n. 13

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - disciplina congedi parentali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015.

L'Assaereo ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.

In particolare l'istante chiede se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

Si pone, inoltre, la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, nonché dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura dell'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015 il quale, nel riformulare il disposto di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce che ai fini dell'esercizio del diritto in questione "il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo".

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 32, co

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