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D.P.C.M. 18.04.2016

Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). (G.U. 08.06.2016, n. 132)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis»;

Visto l'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie»;

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