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Circolare INPS 28.04.2016, n. 69

Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell'art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all'indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.

Premessa

Nell'ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l'anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte del Ministeri vigilanti (vedi successivo par. 6).

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati.

1. Periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro

Il comma 1, lett. d) dell'art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1."È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata [1] e riguarda, in particolare, i casi di parti "fortemente" prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano

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